Detrazione fiscale

Come previsto dall’art. 16 bis del DPR 917/86, chi acquista un prodotto per il riscaldamento domestico a biomassa (legna e pellet) può usufruire della detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia (il così detto BONUS CASA).

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La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha confermato anche per il triennio 2025-2027 il limite massimo di spesa agevolabile di € 96.000,00 per unità immobiliare, stabilendo le seguenti aliquote:

     • per le spese sostenute nel 2025 la detrazione spetta nella misura del:
          - 50% se sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
          - 36% in tutti gli altri casi (es. detentori e familiari conviventi).

     • per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027 la detrazione spetterà nella misura del:
          - 36% se sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
          - 30% negli altri casi (es. detentori e familiari conviventi). 

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Per monitorare a livello nazionale il risparmio energetico ottenuto dall’installazione di apparecchi a biomassa, lo stato ha introdotto nel 2018 l’obbligo di trasmettere all’Enea (ossia l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) le informazioni sui lavori effettuati.

La trasmissione dei dati non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo quelli che comportano un risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili, tra cui rientrano anche i generatori di calore a biomassa.

Non è pertanto necessaria per la sola installazione o rifacimento di una canna fumaria, intervento per il quale è possibile ugualmente usufruire della detrazione fiscale.

Per beneficiare della detrazione fiscale sarà sufficiente che:

  • il generatore di calore rispetti determinati requisiti in termini di emissioni e rendimenti;
  • il soggetto che fruirà della detrazione sia il proprietario dell’immobile, o abbia un diritto di godimento su di esso o sia un familiare convivente (n.b.: l’aliquota varierà a seconda del diritto presente sull’immobile);
  • la fattura riporti i riferimenti normativi;
  • il pagamento venga effettuato tramite bonifico per agevolazioni fiscali con riferimento alla norma;
  • venga effettuata la comunicazione Enea la quale deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori. 
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